Pergotenda, veranda e VePA: interviene il Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada chiariscono le caratteristiche che deve possedere una pergotenda, struttura che non necessita di titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Abusi edilizi da valutare nella globalità
Nel caso di specie, secondo i giudici, non sarebbe dirimente che la “pergotenda” sarebbe stata chiusa con delle vetrate laterali scorrevoli ma il fatto che il provvedimento impugnato descrive un intervento complesso, costituito anche da un telaio ed una copertura, peraltro collegato con una scala all’ambiente sottostante così da configurare un vero e proprio volume ex novo.
Oltretutto non è possibile frazionare l’intervento complessivo in quanto secondo un preciso e consolidato orientamento del Consiglio di Stato “gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente. E, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2024, n. 6652IL NOTIZIOMETRO