Permesso di costruire annullato: la Corte Costituzionale interviene sulla fiscalizzazione
La Consulta dice no alla differenziazione delle norme regionali in materia di abusi edilizi sopravvenuti e delle relative sanzioni
La disciplina sulla qualificazione degli abusi edilizi, sull’accertamento di conformità e sulle sanzioni non si presta a differenziazioni sul territorio nazionale ed eventuali norme derogatorie sono incostituzionali.
Proprio per questo la Corte Costituzionale, con la sentenza del 7 marzo 2025, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge n. 1/2022 della Provincia di Bolzano, che ha sostituito integralmente l’art. 94 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), relativo agli interventi edilizi eseguiti sulla base di un titolo abilitativo poi annullato.
Secondo la Consulta, anche le autonomie speciali devono attenersi al sistema previsto dall’art. 38 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) in materia di fiscalizzazione dell’abuso nel caso di interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Titolo edilizio annullato: la Consulta sulla fiscalizzazione
Ricordiamo che l’articolo 38 del TUE reca la disciplina sugli “Interventi eseguiti in base a permesso annullato”, prevedendo la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza arrecare grave pregiudizio alla parte conforme dell’immobile.
Questo il dettato normativo:
"1. In caso di annullamento del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la demolizione delle opere realizzate. 2. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere."
Tale disciplina si fonda su un principio di bilanciamento tra l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi e quello alla tutela della parte legittimamente edificata, evitando il rischio di danni sproporzionati ai privati e garantendo un corretto uso del territorio.
Il contrasto con la legge della Provincia autonoma di Bolzano
La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto, con l’art. 4, comma 10, della legge n. 1/2022, una disciplina difforme rispetto al quadro normativo nazionale. La norma locale prevedeva un meccanismo di fiscalizzazione dell’abuso edilizio meno rigoroso, introducendo criteri discrezionali per la determinazione della sanzione pecuniaria e ampliando i margini di deroga all’obbligo demolitorio.
In particolare, queste le parti dell'art. 94 in contrasto con il citato art. 38:
- il comma 1 laddove prevede:
- un ulteriore criterio valutativo che amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la riduzione in pristino;
- una sanzione pecuniaria che, in quanto parametrata al costo di costruzione anziché al valore venale dell’immobile, risulta molto meno afflittiva rispetto a quella stabilita a livello nazionale.
- il comma 2 che differirebbe dall’art. 36 (accertamento di conformità) nel prevedere la possibilità di un’ulteriore riduzione dell’importo della sanzione nell’ipotesi di sopravvenuta conformità urbanistica dell’opera abusiva.
Secondo la Corte costituzionale, questa disciplina:
- viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio;
- si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), generando disparità di trattamento tra i cittadini residenti nelle diverse Regioni e Province autonome.
Ne deriva che "L’intervento normativo provinciale si pone in contrasto con il principio di uniformità del regime sanzionatorio in materia edilizia, con il rischio di determinare soluzioni non omogenee e potenzialmente distorsive a livello nazionale, compromettendo l’efficacia delle politiche di tutela del territorio”.
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