Permesso di costruire annullato: la Corte Costituzionale interviene sulla fiscalizzazione
La Consulta dice no alla differenziazione delle norme regionali in materia di abusi edilizi sopravvenuti e delle relative sanzioni
Conformità edilizia: principi validi su tutto il territorio
Spiegano i giudici della Corte che la disciplina statale inerente ai titoli abilitativi di cui al t.u. edilizia deve qualificarsi come espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale condizionante la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale.
Queste norme rispondono complessivamente ad un interesse unitario ed esigono, pertanto, un’attuazione su tutto il territorio nazionale. Le autonomie locali possono adottare norme integrative, ma non derogatorie rispetto alla disciplina statale, soprattutto quando incidano su profili di interesse generale come la conservazione del patrimonio urbanistico e ambientale: “Non può ammettersi una diversificazione territoriale dei criteri di fiscalizzazione dell’abuso edilizio tale da minare il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione”.
Questa qualificazione è stata già più volte attribuita dalla Corte stessa all’art. 36 t.u. edilizia, che detta il principio della cosiddetta “doppia conformità”. Esso impone, ai fini della sanatoria delle opere realizzate in assenza del titolo edilizio o in difformità dal medesimo, “l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni “durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza”, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio”.
Proprio in ragione della rilevanza degli interessi tutelati dall’art. 36 t.u. edilizia, la Corte ha ritenuto che tale disposizione mira ad assicurare sull’intero territorio nazionale l’uniformità dei requisiti e delle condizioni in base alle quali possono essere ricondotti a legittimità gli abusi edilizi.
Pertanto, non può assumere alcun rilievo, ai fini della concreta applicazione del requisito della cosiddetta “doppia conformità”, il fatto che, nel territorio provinciale, l’abusivismo edilizio sarebbe di dimensioni “contenute”, soprattutto se comparato con altre realtà regionali.
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