Permesso di costruire annullato: la Corte Costituzionale interviene sulla fiscalizzazione

La Consulta dice no alla differenziazione delle norme regionali in materia di abusi edilizi sopravvenuti e delle relative sanzioni

di Redazione tecnica - 13/03/2025

Disciplina degli abusi edilizi sopravvenuti: nessuna deroga per singole Regioni

Stessa ratio per l’art. 38: la disposizione sui c.d. “abusi edilizi sopravvenuti”, che consente a determinate condizioni di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, risulta ispirato ad una logica di minor rigore anche in considerazione dell’affidamento del privato sulla bontà di un titolo, poi rivelatosi illegittimo e quindi annullato.

La peculiarità del trattamento sanzionatorio si giustifica, infatti, prima di tutto in ragione della differenza di animus tra colui che realizza un’opera conforme a un titolo edilizio rivelatosi poi invalido e colui che viola scientemente la disciplina vigente, realizzando fin dall’origine un’opera abusiva.

Proprio perché costituente eccezionale deroga al principio di necessaria repressione a mezzo demolizione degli abusi edilizi, l’art. 38 t.u. edilizia subordina, però, la fiscalizzazione dell’abuso al ricorrere di determinate condizioni che l’amministrazione deve puntualmente accertare ed esplicitare sulla scorta di una motivata valutazione:

  • l’impossibilità di procedere alla rimozione di vizi delle procedure amministrative;
  • l’impossibilità di procedere alla restituzione in pristino dell’opera abusiva.

In tale ottica, la nozione di impossibilità di ripristino e la commisurazione della sanzione al valore venale dell’opera abusivamente eseguita costituiscono criteri fondamentali delineati dall’art. 38 t.u. edilizia.

Al legislatore provinciale non è dato pertanto introdurre elementi valutativi ulteriori della suddetta impossibilità, né sostituire la misura individuata quale “prezzo” da pagare per mantenere un immobile che andrebbe altrimenti demolito, né, infine, graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio.

L’art. 94 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, come sostituito dalla disposizione impugnata, vìola, invece, questi principi:

  • al comma 1, ammettendo che l’amministrazione possa operare, in sede di individuazione della sanzione (reale o pecuniaria), una nuova ponderazione con l’esigenza di tutela dell’affidamento del privato sulla bontà del titolo edilizio, fino a consentire addirittura di escludere del tutto la riduzione in pristino a fronte di lesioni urbanistiche lievi;
  • al comma 2 laddove consente la riduzione della sanzione pecuniaria (fino ad un importo che può essere nel suo limite minimo pari a quello previsto per l’oblazione per il permesso in sanatoria) in considerazione della sola sopravvenuta conformità urbanistica dell’opera che introduce una sorta di condono amministrativo che prescinde dal requisito di doppia conformità.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma bolzanina riaffermando la necessità di un sistema sanzionatorio uniforme a livello nazionale.

 

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