Permesso di costruire annullato: tra fiscalizzazione e stato legittimo

Il Consiglio di Stato sull'applicazione e sugli effetti della sanzione pecuniaria ex art. 38 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 02/03/2025

Vizi sostanziali: perché non si applica la sanzione alternativa

Una procedura impossibile, per il Consiglio: l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 non garantisce automaticamente la sanatoria. La norma prevede:

  • la convalida del titolo, se il vizio riguarda esclusivamente irregolarità procedurali e non sostanziali;
  • la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, solo se l’intervento è conforme alle norme urbanistiche e territoriali vigenti al momento della richiesta.

In questo caso, la volumetria eccedente non era sanabile. La giurisprudenza ha chiarito che la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può avvenire solo in presenza della doppia conformità, ossia il rispetto della disciplina urbanistica sia al momento della costruzione, sia al momento della richiesta di sanatoria. In questo caso, l’edificio violava i limiti di densità edilizia stabiliti per la zona e non era possibile rimediare con strumenti pattizi o modifiche successivamente introdotte.

Non si trattava di un vizio meramente procedurale: l’annullamento del permesso di costruire era dipeso da un errore sostanziale nell’attribuzione della cubatura, non da una semplice irregolarità amministrativa, avallata poi dal giudice penale con sentenza divenuta peraltro irrevocabile. Nel caso esaminato, l’edificio non era regolarizzabile perché superava gli indici di edificabilità consentiti, e la pretesa dei ricorrenti di integrare la cubatura ex post è stata considerata priva di fondamento giuridico.

L’appello è stato quindi respinto: la fiscalizzazione ex art. 38 non può trasformarsi in un condono mascherato, soprattutto in assenza di una reale compatibilità urbanistica dell’intervento.

 

 

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