Permesso di costruire annullato: tra fiscalizzazione e stato legittimo
Il Consiglio di Stato sull'applicazione e sugli effetti della sanzione pecuniaria ex art. 38 del Testo Unico Edilizia
Sanzione alternativa: gli effetti sananti e lo stato legittimo
Con il decreto Salva Casa, (D.L. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024), è stato messo nero su bianco che gli effetti sananti della fiscalizzazione ex art. 38 del Testo Unico Edilizia concorrono alla formazione dello stato legittimo, essendo esplicitamente nominati nel testo novellato dell'art. 9-bis.
Mentre nella versione precedente il testo si limitava a definire "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali",
il nuovo testo specifica che: "Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle ((disposizioni di cui agli articoli 34-ter,)) 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare ((concorrono)), altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, ((37, commi 1, 3, 5 e 6)), e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.
In questo modo si conferma ancora di più come la fiscalizzazione ex art. 38 rappresenti una sanatoria a tutti gli effetti.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO