Permesso di costruire: chi è legittimato a richiederlo?

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti soggettivi per la richiesta dei titoli edilizi e il ruolo dei coeredi nelle impugnazioni

di Redazione tecnica - 28/04/2025

Il principio di legittimazione secondo l’art. 11 del TUE

L’art. 11, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia altro titolo che lo legittimi (“Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”).

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che in presenza di una sentenza dichiarativa di nullità con effetto retroattivo, l’acquirente non è e non è mai stato proprietario. La conseguenza è l’inammissibilità della richiesta del titolo edilizio, trattandosi di richiesta a non domino, giuridicamente inammissibile.

Uno dei nodi dell’appello riguardava la presunta carenza di legittimazione da parte della ricorrente, in quanto coerede non titolare della maggioranza delle quote. Il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza civile (Cass. civ. n. 1650/2015), secondo cui ogni comproprietario ha titolo per agire in giudizio a tutela del bene comune, anche senza il consenso degli altri coeredi.

La legittimazione a impugnare il titolo edilizio è stata quindi riconosciuta anche al singolo coerede, in quanto portatore di un interesse diretto, personale e attuale alla tutela del bene.

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