Permesso di costruire decaduto e opere realizzate, importante decisione dell'Adunanza Plenaria
Dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la sentenza sull’efficacia temporale del permesso di costruire quale strumento per assicurare la funzione sociale della proprietà e la tutela del paesaggio e dell’ambiente
Il caso di specie
Per comprendere la decisione dei giudici della Plenaria è preliminarmente opportuno riepilogare la vicenda:
- il Comune rilascia il permesso di costruire per la realizzazione di una autorimessa interrata;
- i lavori hanno inizio, ma poco dopo vengono sospesi in seguito alle indagini penali seguite dalla sentenza penale ormai irrevocabile;
- il Comune, quindi, non annulla l’originario permesso di costruire ma ne dichiara la decadenza per mancata ultimazione dei lavori, rilevando inoltre come la sentenza penale abbia accertato che le opere erano state assentite in contrasto con la normativa urbanistica e quella paesaggistica;
- le parti interessate presentano due diversi progetti a cui seguono due dinieghi, poiché nella zona sono ammessi solo interventi edificatori di iniziativa pubblica;
- il Comune ordina, quindi, sulla base dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 il ripristino dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire annullato;
- a tale atto segue l’ordinanza di acquisizione dell’intera particella al patrimonio comunale.
La vicenda, quindi, finisce prima al TAR che ritiene legittimo l’operato del Comune (l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 e la successiva ordinanza di acquisizione dell’intera particella) e poi al Consiglio di Stato che, richiamando una giurisprudenza consolidata, rileva che le opere eseguite sulla base di un efficace titolo edilizio non possono essere oggetto di ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, che riguarda le opere eseguite abusivamente, sicché - data la tassatività delle norme sanzionatorie - tale previsione non potrebbe essere estesa a fattispecie non espressamente contemplate.
Nella sentenza non definitiva, la Seconda Sezione rileva preliminarmente che:
- l’art. 31 del TUE prevede per gli “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” l’ingiunzione alla rimozione o alla demolizione;
- l’art. 38 del TUE prevede per gli “interventi eseguiti in base a permesso di costruire, poi annullato”, la possibilità che in luogo dell’ingiunzione a demolire possa essere applicata dall’Amministrazione una sanzione pecuniaria che quindi lasci salve le opere.
Sull’art. 38, il Consiglio di Stato chiarisce che lo stesso si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato, mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo, sì da ottenere la conservazione del bene.
Documenti Allegati
Sentenza A.P. Consiglio di Stato 30 luglio 2024, n. 14IL NOTIZIOMETRO