Permesso di costruire decaduto e opere realizzate, importante decisione dell'Adunanza Plenaria
Dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la sentenza sull’efficacia temporale del permesso di costruire quale strumento per assicurare la funzione sociale della proprietà e la tutela del paesaggio e dell’ambiente
I rilievi dell’Adunanza Plenaria
Per rispondere al quesito, i giudici dell’Adunanza Plenaria ricordano i contenuti dell’art. 15 del Testo Unico Edilizia e l’efficacia temporale del permesso di costruire. Termini che trovano la loro ragione nella necessità di avere una certezza temporale riguardo le attività di trasformazione urbanistico edilizia del territorio, che per propria natura è frazionata nel tempo, al fine di impedire che l’eventuale modifica delle previsioni pianificatorie possa essere condizionata senza limiti temporali da antecedenti permessi di costruire.
Rilevando, poi, le possibilità di richiedere una proroga dei termini, l’Adunanza Plenaria chiarisce che il legislatore ha operato un bilanciamento tra:
- la tutela dell’affidamento del privato al completamento dell’opera in fase di realizzazione sulla base di un permesso di costruire;
- il principio di conservazione e quello di proporzionalità, al fine di evitare la distruzione di ricchezza conseguente all’abbandono di progetti in avanzato stato di attuazione, conservando, comunque, la vigilanza sull’attività di edificazione attraverso la previsione del limite temporale triennale, pari a quello di durata dell’efficacia del permesso di costruire.
Ai principi di conservazione e di affidamento si ispirano anche gli artt. 36 e 38 del TUE:
- il primo (oggi “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”) prevede la possibilità – nei limiti ivi contemplati – di sanare gli abusi ancorandolo alla doppia conformità simmetrica (oggi abbiamo l’art. 36-bis con la doppia conformità asimmetrica);
- il secondo (“Interventi eseguiti in base a permesso annullato”) consente, in taluni casi, la conservazione dell’immobile realizzato sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato, prevedendo in luogo della demolizione la sanzione pecuniaria.
Documenti Allegati
Sentenza A.P. Consiglio di Stato 30 luglio 2024, n. 14IL NOTIZIOMETRO