Piscina, pertinenza o nuova costruzione? Le nuove coordinate del CGARS

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa propone l’applicazione di parametri univoci per superare una questione dibattuta in ambito di abusi edilizi

di Redazione tecnica - 05/12/2024

Potrebbe essere destinata a fare scuola, la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana del 26 novembre 2024, n. 926, in relazione alla qualificazione di una piscina come pertinenza o come nuova costruzione.

Qualificazione piscina: quando è una pertinenza o una nuova costruzione?

Si tratta di un’annosa questione che ha spesso visto contrapporsi due diversi orientamenti, con l’affermazione in tempi più recenti, di quello più “morbido”, a cui il CGARS ha inteso conformarsi nella pronuncia in esame, proponendo però alcune interessanti coordinate ermeneutiche per la definizione del manufatto.

Il caso riguarda l’appello contro l’ordine di demolizione di una piscina, ricavata da una vasca cisterna interrata, di lunghezza inferiore a 12 metri e che per l’Amministrazione comunale era abusiva in quanto realizzata senza titolo edilizio. Una tesi che era stata confermata dal TAR, secondo cui il manufatto non era qualificabile come pertinenza, “integrando piuttosto, in relazione alla sua consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio, gli estremi della nuova costruzione e postulando, pertanto, il previo rilascio di un idoneo titolo edificatorio”.

Di diverso avviso i giudici d’appello, che hanno appunto evidenziato un orientamento giurisprudenziale non del tutto univoco, condividendo quello secondo cui, per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si debba affidare ad astratte affermazioni di principio, ma sia necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio.

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