Piscine, volumi tecnici e vincoli paesaggistici: interviene il TAR
Il TAR Sicilia ricorda la natura dell’ordine di demolizione e chiarisce in quali casi la realizzazione di piscine e volumi tecnici rientrano in edilizia libera
Demolizione e avvio del procedimento
In relazione al primo motivo di ricorso, il TAR ha richiamato un principio consolidato della giurisprudenza per cui l'ordine di demolizione, conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista alcuna possibilità per l'Amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. Il TAR ha confermato anche che la previsione di un termine per l'esecuzione della demolizione assicurerebbe una forma equivalente di tutela procedimentale ad istanze partecipative.
Sul tema è opportuno ricordare:
- la sentenza 26 gennaio 2024, n. 825 mediante la quale il Consiglio di Stato ha affermato che “Al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento”;
- il parere n. 317/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha espresso un nuovo principio fondamentale: l’obbligo di garantire il contraddittorio anche nei procedimenti vincolati, quando le circostanze lo richiedano, a tutela dei principi di correttezza e buona fede.
In quest’ultimo parere, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sottolineato l’importanza della garanzia del contraddittorio in quei casi “dubbi”, ribadendo che anche nei procedimenti vincolati, come quelli sanzionatori in materia edilizia, la comunicazione di avvio del procedimento può essere necessaria quando l’accertamento dei fatti richiede una valutazione complessa.
Nel caso oggetto della nuova sentenza, il TAR ha confermato che “non è controversa né controvertibile – in punto di fatto – l’entità delle variazioni rispetto alla concessione rilasciata nel 2010, e non risultava quindi necessario alcun accertamento specifico da svolgersi nel preventivo contraddittorio con la parte interessata”.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 3 febbraio 2025, n. 288IL NOTIZIOMETRO