Piscine, volumi tecnici e vincoli paesaggistici: interviene il TAR
Il TAR Sicilia ricorda la natura dell’ordine di demolizione e chiarisce in quali casi la realizzazione di piscine e volumi tecnici rientrano in edilizia libera
Piscine e titoli edilizi: quando servono?
Altro punto cruciale della sentenza riguarda la piscina interrata realizzata in difformità rispetto al progetto originario. L’opera è stata contestata dall’amministrazione, che ha ordinato la demolizione ritenendola abusiva.
La ricorrente ha cercato di giustificare la realizzazione sostenendo che la piscina fosse stata ricavata in un vano già esistente, destinato originariamente a cisterna, e che al momento della costruzione non era richiesto un titolo edilizio per questo tipo di intervento.
Il TAR ha però respinto questa tesi, chiarendo che:
- la trasformazione della cisterna in piscina ha modificato la destinazione d’uso originaria, creando un'opera del tutto nuova e diversa rispetto a quella assentita;
- l’assenza di un esplicito obbligo normativo per le piscine in passato non escludeva comunque la necessità di un titolo edilizio, come confermato da precedenti pronunce giurisprudenziali;
- l’area vincolata imponeva l’obbligo di ottenere il parere della Soprintendenza, che non era stato richiesto.
Ma come si stabilisce se una piscina può essere considerata una pertinenza e non una nuova costruzione? Il TAR richiama un recente orientamento del CGARS (sentenza n. 926/2024), secondo cui la piscina è pertinenziale solo se ha dimensioni ridotte e non incide sul carico urbanistico.
Nel caso esaminato, la piscina aveva una diagonale di 16,60 metri, ben oltre il limite di 12 metri che, secondo il CGARS, distingue una vasca ludica da una struttura idonea al nuoto. Ciò ha escluso la qualificazione come pertinenza e ha confermato la necessità di un titolo edilizio.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 3 febbraio 2025, n. 288IL NOTIZIOMETRO