Plusvalenze immobili Superbonus: tassazione confermata

Rifiutato l'emendamento al Decreto Fiscale, confermando le disposizioni del TUIR introdotte con la legge di Bilancio 2024. Ecco come fare il calcolo

di Redazione tecnica - 19/11/2024

Tassazione plusvalenze immobili Superbonus: come calcolarla

Ne deriva che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di lavori superbonus, con lavori conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione è soggetta a tassazione del 26%. Restano esclusi gli immobili acquisiti per successione, quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, oppure se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione dell’immobile sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte del periodo.

In generale, per gli immobili che non sono stati oggetto di Superbonus la plusvalenza ammonta alla differenza tra prezzo di vendita e quello di acquisto, oppure di costruzione dell’immobile, aumentato dei costi relativi al bene venduto. In caso di immobili acquisiti per donazione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione corrisponde quello sostenuto dal donante. Se l’immobile è stato ristrutturato, il costo di ristrutturazione sostenuto abbatte la plusvalenza tassata.

Diverso invece il calcolo nel caso di ristrutturazione con Superbonus. Queste le casistiche da considerare, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/2024:

  • qualora i lavori siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non rilevano nel calcolo le spese relative a tali interventi, in presenza di 110% tramite opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito);
  • se i lavori sono stati conclusi dopo 5 anni ma fino a 10 anni, è necessario considerare tra i costi il 50% delle spese Superbonus 110%.

Qualora l’immobile sia stato ristrutturato con Superbonus in parte con il 110% e in parte con un'aliquota di detrazione inferiore, si potranno considerare:

  • non rilevanti le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%;
  • rilevanti le altre spese, che rientreranno tra i costi inerenti all’immobile ceduto.

Infine, per gli stessi immobili, che alla data della cessione siano stati venduti o costruiti, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione può essere rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

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