Le possibilità di Superbonus nel 2024 e 2025

Nonostante il D.L. n. 39/2024 convertito in Legge n. 67/2024, il superbonus è ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025. Vediamo chi può accedere, con quale aliquota e le condizioni di accesso

di Redazione tecnica - 11/07/2024

Superbonus e condomini: occhio alla residenzialità

Relativamente ai condomini occorre ricordare che la loro nascita si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento. Nel caso, dunque, di un edificio in cui ci siano almeno 2 distinti soggetti a cui risulta intestata parte dello stesso, è possibile individuare “parti comuni” (ai sensi dell’art. 1117 del codice civile) e accedere al superbonus (si pensi, ad esempio ad una villa bifamiliare).

Per avere accesso al superbonus, occorre che l’edificio sia di tipo “residenziale”:

  • se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
  • se tale percentuale risulta non superiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile.

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