Le possibilità di Superbonus nel 2024 e 2025
Nonostante il D.L. n. 39/2024 convertito in Legge n. 67/2024, il superbonus è ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025. Vediamo chi può accedere, con quale aliquota e le condizioni di accesso
Superbonus 2024-2025: gli interventi agevolati
Non cambiano gli interventi agevolati che, preliminarmente, vanno suddivisi in:
- trainanti, ovvero quelli che, al rispetto dei requisiti minimi, accedono direttamente al superbonus;
- trainati, ovvero quelli che accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).
Ciò premesso, tra gli interventi trainanti è possibile distinguere:
- quelli di efficientamento energetico:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- quelli di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013.
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente l’utilizzo del superbonus anche per i seguenti interventi (sempre da realizzare congiuntamente):
- abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
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