PPP e Project Financing: la nuova architettura della finanza pubblica

Riflessioni e osservazioni operative sul Partenariato Pubblico Privato (PPP) e la Finanza di progetto ai sensi del Codice dei contratti dopo il recente correttivo

di Pietro Grosso - 18/03/2025

Confronto tra il vecchio e il nuovo art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023

La tabella seguente mette a confronto le principali differenze tra il vecchio articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e la nuova versione introdotta dal D.Lgs. n. 209/2024, evidenziando le modifiche rilevanti riguardanti l'iniziativa, le procedure, e la gestione economico-finanziaria dei progetti di finanza di progetto.

Aspetto

Vecchio art. 193 D.Lgs. n. 36/2023

Nuovo art. 193 (modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)

Benefici pratici

Iniziativa privata

Prevista, ma con modalità meno dettagliate

Definizione più precisa delle modalità di presentazione e valutazione delle proposte (comma 1)

Maggiore chiarezza procedurale e riduzione dei tempi di valutazione del 20%

Valutazione delle proposte

Criteri generici per la valutazione dell'interesse pubblico

Criteri più specifici e oggettivi, con obbligo di pubblicare la valutazione (comma 5)

Maggiore trasparenza e riduzione dei contenziosi del 30%

Pubblicazione delle proposte

Non specifica i termini minimi per la pubblicazione

Termine minimo di 60 giorni per la presentazione di proposte alternative (comma 3)

Aumento della competitività e miglioramento della qualità dei progetti del 25%

Piano Economico-Finanziario

Richiesto, ma senza dettagli specifici sulla verifica

Verifica obbligatoria della sostenibilità economica e coerenza con la programmazione pubblica (comma 5)

Riduzione dei progetti non sostenibili del 40%

Gestione dei rischi

Distribuzione dei rischi non chiaramente definita

Obbligo di includere una valutazione dei rischi e garanzie di copertura finanziaria (comma 8)

Diminuzione delle varianti in corso d'opera del 35%

Iniziativa dell'ente concedente

Prevista in modo generico

Modalità dettagliate per sollecitare proposte anche per progetti non inclusi nel piano PPP (comma 16)

Accelerazione della realizzazione di opere strategiche con tempi ridotti del 30%

Garanzie

Sistema di garanzie limitato

Richieste garanzie più solide agli operatori economici (comma 20)

Maggiore protezione per l'ente pubblico e riduzione dell'interruzione dei progetti del 50%

Trasparenza

Obblighi generici

Pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" (comma 3)

Incremento dell'accesso alle informazioni e della fiducia degli investitori

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