PPP e Project Financing: la nuova architettura della finanza pubblica

Riflessioni e osservazioni operative sul Partenariato Pubblico Privato (PPP) e la Finanza di progetto ai sensi del Codice dei contratti dopo il recente correttivo

di Pietro Grosso - 18/03/2025

L'affidamento su iniziativa privata: requisiti, documentazione e procedura

L'affidamento su iniziativa privata rappresenta una delle modalità principali di affidamento della concessione di lavori o servizi, come previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. In questa procedura, è l'operatore privato a presentare una proposta di progetto all'ente concedente, assumendosi il rischio imprenditoriale iniziale.

La proposta privata deve essere presentata in conformità a specifici requisiti tecnici, economici e giuridici. Essa deve contenere:

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica: deve includere analisi dettagliate sulle caratteristiche tecniche, i costi di realizzazione e i tempi di esecuzione;
  • piano economico-finanziario asseverato: documento che dimostra la sostenibilità economica del progetto, con proiezioni finanziarie dettagliate per tutto il periodo di concessione;
  • specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione: descrizione dettagliata del servizio offerto, degli standard di qualità e delle modalità di gestione;
  • autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti: documentazione che attesti la capacità tecnica, economica e giuridica dell'operatore di realizzare il progetto;
  • garanzie offerte: includono fideiussioni bancarie e polizze assicurative per tutelare l'ente concedente;
  • valutazione d'impatto ambientale: quando necessaria, in conformità con la normativa vigente.

Fase di pubblicazione e competizione

Una volta che l'ente concedente ha valutato positivamente la proposta, l'art. 193, comma 7, stabilisce che questa debba essere pubblicata, in modo che altri operatori economici possano presentare eventuali proposte alternative. La pubblicazione deve avvenire sul sito ufficiale dell'ente e deve specificare il termine entro cui le alternative possono essere presentate. Questo periodo, che non può essere inferiore a 60 giorni, è finalizzato a garantire la trasparenza e la concorrenza nella selezione del progetto.

Procedura di gara e selezione

Nel caso in cui vengano presentate alternative valide, l'ente concedente può decidere di avviare una fase di gara per selezionare la proposta più vantaggiosa, in base a criteri di valutazione predefiniti. Secondo l'art. 193, comma 8, la fase di gara deve essere condotta con il massimo rispetto della trasparenza e della non discriminazione, prevedendo la possibilità di coinvolgere altri operatori economici.

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