Principio della fiducia: la verifica dei requisiti dell'OE
Il principio sancito nel nuovo Codice Appalti è improntato alla reciprocità e alla leale collaborazione tra Amministrazioni e operatori economici
La necessità di comprova di un requisito non può essere riversata sul concorrente, ma essa va rimessa alla verifica della stazione appaltante, attraverso l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e/o la consultazione del FVOE.
Si tratta della concreta applicazione del principio della fiducia ex art. 2 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) il cui primo comma stabilisce che: “L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.
Si tratta di una fiducia è reciproca e che dunque investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa.
Verifica requisiti operatore: il principio della fiducia nel nuovo Codice Appalti
A ribadire l’importanza di uno dei principi cardine del nuovo Codice Appalti è il TAR Campania che, con la sentenza del 7 marzo 2025, n. 1894, ha respinto il ricorso per l'annullamento dell’aggiudicazione in favore di un RTP di un appalto di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
Secondo il ricorrente il RTP avrebbe dovuto essere escluso, non vantando o comunque non avendo comprovato il possesso né dei requisiti di idoneità professionale e del gruppo di lavoro né dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
In particolare il disciplinare esigeva:
- il possesso di adeguato titolo di studio e di abilitazione all’esercizio della professione (per i professionisti singoli o associati);
- l’indicazione dei soggetti impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei soci, amministratori, dipendenti e consulenti firmatari di progetti o rapporti di verifica, con un fatturato verso la Società non inferiore al 50% del proprio fatturato annuo (per le Società di ingegneria o di professionisti);
- l’indicazione del nominativo, della qualifica professionale, degli estremi dell’iscrizione all’Albo e della natura del rapporto intercorrente con l’operatore economico, producendo altresì il certificato di iscrizione all’Albo e la copia del contratto di lavoro o, in caso di consulenza, della dichiarazione IVA e delle fatture attestanti il prevalente fatturato verso la Società.
Secondo la ricorrente, per tutti i professionisti costituenti il gruppo di lavoro del RTP aggiudicatario non erano stati indicati i dati anagrafici, gli estremi dell’iscrizione all’Albo e la documentazione comprovante il rapporto esistente, senza che la documentazione occorrente fosse stata acquisita d’ufficio presso altre Pubbliche Amministrazioni o attraverso la consultazione del FVOE di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 36/2023. Si sarebbe trattato di una carenza della documentazione in sede di offerta non sanabile attraverso un’integrazione postuma o mediante soccorso istruttorio.
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