Principio di invarianza nella determinazione della soglia di anomalia: rilevante la questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
I contrasti con la Costituzione (art. 97)
Relativamente all’art. 97 della Costituzione, i principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione inducono ad escludere che l’esito della procedura di evidenza pubblica possa, in qualsivoglia modo, farsi dipendere dal comportamento di un concorrente.
Nella fattispecie, è palesato che la determinazione della soglia di anomalia (che aveva condotto a proporre l’aggiudicazione in favore del concorrente con il miglior ribasso), sia stata poi influenzata dal mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio dei due offerenti che, con il loro comportamento, hanno determinato l’effetto di produrne la rinnovazione e determinato l’esito di aggiudicare la gara ad altro concorrente.
In particolare emerge che, prescelto il ricorso all’inversione procedimentale, erano conosciute le offerte economiche di tutti concorrenti e, pertanto, era calcolabile la variazione della soglia di anomalia che, nella suddetta evenienza, sarebbe intervenuta.
Già questa circostanza indurrebbe a dubitare della conformità alla Costituzione della regola di diritto che, nel caso di inversione procedimentale, violerebbe il principio di segretezza delle offerte economiche e quello della trasparenza del procedimento, quale corollario del principio di imparzialità che regge le procedure ad evidenza pubblica.
Il principio del buon andamento esige che l’operato della Pubblica Amministrazione debba essere esente da ogni (ancorché ipotetico) condizionamento e indifferente a una soluzione in luogo di un’altra, che possa anche solo astrattamente farsi dipendere da un fattore esterno rimesso alla volontà o al comportamento del privato.
Nel contempo, il principio di imparzialità opera nel senso di imporre alla Pubblica Amministrazione la parità di trattamento tra tutti concorrenti, garantendo lo svolgimento di un procedimento insensibile a ogni influenza.
Nel caso di specie, le offerte economiche di tutti concorrenti erano note e, quindi, poteva prevedersi la valutazione a cui il seggio di gara sarebbe pervenuto, qualora i concorrenti destinatari del soccorso istruttorio non avessero risposto alla richiesta, in spregio all’esigenza di rendere inconoscibile la valutazione medesima, sino al momento in cui la stessa è resa.
Documenti Allegati
Ordinanza TAR Campania 21 maggio 2024, n. 3280IL NOTIZIOMETRO