Principio di invarianza nella determinazione della soglia di anomalia: rilevante la questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
I contrasti con la Costituzione (artt. 3 e 41)
Rilevanti anche i contrasti con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Secondo il TAR emerge il dubbio che collida con il rispetto del principio di uguaglianza e con la preservazione della libertà di iniziativa economica privata la disposizione che consente alla Pubblica Amministrazione di variare la soglia di anomalia sino al momento dell’aggiudicazione, ancorché ne abbia già effettuato il calcolo, da cui sia risultato aggiudicatario un determinato soggetto.
Allorquando venga ricalcolata la soglia di anomalia pur se tutte le offerte economiche sono conosciute, è preventivabile che la soglia finisca con l’essere giocoforza variata e come essa si modifichi, in conseguenza del comportamento dell’operatore economico, che decida di fornire riscontro o meno alla richiesta di integrazione.
In tal caso, l’effetto è fatto dipendere dalla volontà di un soggetto privato, “arbitro” della sorte della gara e che di fatto dispone del potere di sottrarre all’originario aggiudicatario il bene della vita agognato, favorendone il conseguimento per un altro concorrente.
È palesabile, in tale evenienza, la lesione del principio di uguaglianza tra tutti concorrenti e la compromissione alla libera esplicazione dell’iniziativa economica.
Documenti Allegati
Ordinanza TAR Campania 21 maggio 2024, n. 3280IL NOTIZIOMETRO