Principio di rotazione, affidamento diretto e frazionamento appalti: ANAC segnala gravi violazioni

L'Autorità ribadisce il divieto di riaffidamento all'OE uscente e di procedere con affidamenti diretti per appalti sopra soglia

di Redazione tecnica - 09/05/2024

Principio di economicità: la programmazione delle attività della PA

È emersa, spiega ANAC, una evidente mancata programmazione delle attività di manutenzione, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016; la Stazione appaltante infatti ha estremamente parcellizzato gli appalti di lavori di manutenzione, peraltro affidandoli direttamente ad un singolo soggetto.

Con adeguata programmazione, invece, la Stazione appaltante avrebbe potuto porre in essere una o più procedure ad evidenza pubblica, anche pluriennali, suddividendole se opportuno in lotti, al fine di consentire la partecipazione di piccole e medie imprese, - eventualmente tramite accordi quadro per ambito di attività. Ciò in ossequio al principio della maggiore concorrenza, economicità e trasparenza negli affidamenti.

A tale riguardo ANAC osserva che il ricorso ai micro affidamenti diretti di breve durata, in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente, inevitabilmente ha impedito alla Stazione Appaltante di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, con conseguente compromissione del principio di economicità. Senza considerare che gli affidamenti hanno quasi sempre avuto ad oggetto manutenzioni ordinarie e dunque gli affidamenti sarebbero dovuti rientrare nel calcolo degli affidamenti di manutenzioni ordinarie, beneficiando dei risparmi di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara.

Con una adeguata programmazione tra i medesimi ambiti della attività di manutenzione, la Stazione appaltante avrebbe potuto riunire tutti gli interventi parcellizzati di una tipologia di opere ed effettuare procedure ad evidenza pubblica di classe superiore in ossequio al principio di trasparenza ed economicità negli appalti.

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