Principio di rotazione, affidamento diretto e frazionamento appalti: ANAC segnala gravi violazioni

L'Autorità ribadisce il divieto di riaffidamento all'OE uscente e di procedere con affidamenti diretti per appalti sopra soglia

di Redazione tecnica - 09/05/2024

Mancata conformità al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

L’istruttoria in esame ha riguardato anche il presunto mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui agli artt. 30 e 36 del d. lgs. 50/2016.

L’assenza di rotazione nel caso in esame affiora in maniera determinante, considerato che l’OE risulta titolare di commesse afferenti a lavorazioni omogenee, rientranti nella medesima categoria merceologica, che consentono di ritenere integrata la violazione del principio di rotazione, stante il riaffidamento di appalti rientranti nella medesima categoria senza soluzione di continuità al gestore uscente.

Ricorda ANAC che il principio generale della rotazione degli affidamenti dei contratti sottosoglia di cui all’art. 36 del d. lgs. 50/2016, al cui rispetto è tenuta la stazione appaltante, “costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente”.

Sul punto ha richiamato le Linee Guida n. 4, applicabili ratione temporis, che stabilivano che:

  • nei lavori si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti operati negli ultimi tre anni solari, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere;
  • il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (ora con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, questo divieto di invito non si applica più all’operatore invitato e non aggiudicatario).

Il divieto di riaffidamento nei confronti del contraente uscente non assume tuttavia valenza assoluta, in quanto si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente, purché motivi in maniera puntuale la scelta “in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento” (Linee Guida n. 4 punto 3.7).

In questo caso non risultano motivati i frequenti riaffidamenti rientranti nelle medesime categorie di opere di quelle precedentemente affidate e non è neppure indicato nelle delibere di affidamento se quest’ultimo sia stato o meno preceduto da una indagine di mercato preliminare mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi, cui sarebbe seguita la fase della negoziazione diretta con l’O.E.

 

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