Principio di rotazione e Affidamento diretto: il MIT sui limiti temporali

Il parere del MIT ribadisce che la rotazione va valutata rispetto alla categoria merceologica e non in funzione del tempo trascorso tra due incarichi

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Quando è possibile riaffidare un incarico allo stesso tecnico mediante affidamento diretto? E in che misura il principio di rotazione impedisce la scelta del contraente uscente? Esiste un termine temporale che consente di superare la rotazione?

Principio di rotazione e Affidamento diretto: il parere del MIT

A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3342 del 3 aprile 2025, che affronta un caso molto frequente: l’affidamento diretto di un nuovo incarico tecnico per la direzione lavori a un professionista già incaricato in passato.

Il quesito è stato formulato da un ente che, nel corso degli anni, ha conferito diversi incarichi a un medesimo tecnico per attività di progettazione, consulenza e direzione lavori relative a un sistema di trasporto locale.

Entrando nel dettaglio:

con atto deliberativo del 11/09/2003 l'Ente conferiva incarico diretto (art. 17 L. 109/1994) per consulenza e progettazione di un sistema di trasporto locale. Successivamente, con atto integrativo alla convenzione del 18/03/2010, veniva precisato che nell'ambito dello stesso importo il tecnico avrebbe dovuto svolgere attività di consulenza per ufficio D.L. e RUP. In seguito alle dimissioni del D.L., con D.D. n.907 del 11/04/2022, veniva modificato l'incarico affidando allo stesso tecnico, ai sensi del D.Lgs.50/2016, il ruolo di D.L. per le fasi di completamento per un importo di E.34.112,45”.

Oggi, l’Ente intende affidare allo stesso professionista un nuovo incarico per la D.L. di un intervento di estensione del sistema di trasporto locale.

Ci si chiede quindi se l’affidamento diretto sia legittimo alla luce del principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e se il tempo trascorso possa costituire un elemento idoneo a escludere la continuità contrattuale.

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