Principio di rotazione: chiarimenti da ANAC sul nuovo Codice Appalti
L'Autorità interviene sulle differenze tra d.Lgs. n. 50/2016 e d.Lgs. n. 36/2023 e ricorda le deroghe previste al divieto di riaffidamento allo stesso operatore
Principio di rotazione: il “vecchio” Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 50/2016)
Il d.lgs. 50/2016 richiamava il principio di rotazione sia nell’art. 36 (contratti sotto la soglia comunitaria) sia nell’art. 63 (procedure negoziate sopra soglia senza pubblicazione bando).
L’art. 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prevedeva che, nel sottosoglia, l'affidamento dei lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
A sua volta, l’art. 63, comma 6, del d.lgs. 50/2016 stabiliva l’obbligatorietà del rispetto del principio di rotazione, unitamente ai principi di trasparenza e concorrenza, anche per le procedure negoziate senza bando soprasoglia.
Il principio di rotazione nel vecchio codice, si applicava, quindi, sia agli affidamenti sotto soglia, sia alla procedura negoziata sopra soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sul punto l’Autorità ha chiarito che:
- soggiace al principio di rotazione la procedura negoziata allorché sussista una individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti;
- se invece la procedura negoziata viene preceduta da un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori, si è fuori dalle negoziate e dunque non opera il principio di rotazione.
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