Principio di rotazione e obblighi dichiarativi: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato

No al riaffidamento allo stesso operatore, tanto più se la procedura rientra nella stessa categoria di lavori. Eventuali deroghe vanno puntualmente motivate

di Redazione tecnica - 30/05/2024

Violazione obblighi informativi e gravi illeciti professionali

Infine, non possono inoltre essere condivise inoltre le tesi del ricorrente che sostiene di aver offerto alla stazione appaltante, senza alcuna ambiguità, tutte le informazioni utili per valutare il grado di affidabilità professionale, rendendola edotta dei procedimenti amministrativi, penali e civili e ponendola nelle condizioni di compiutamente apprezzare l’integrità dell’operatore economico.

Sono infatti corrette le statuizioni della sentenza che, conformemente ai principi giurisprudenziali in materia di adempimento degli obblighi dichiarativi dei partecipanti alle pubbliche gare, ha ritenuto che la dichiarazione resa in sede di gara, anche se non falsa (in quanto l’impresa, in ordine alla sussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.lgs 50/2016, ha comunque fatto riferimento alla pendenza di un procedimento penale relativo al D.lgs 81/08 per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante e di un suo procuratore), nondimeno – con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016 - è ambigua, se non propriamente reticente, e, in generale, non in linea con l’obbligo della onnicomprensività.

Spiegano i giudici che i concorrenti di una pubblica gara sono tenuti a segnalare tutte le vicende afferenti la propria attività professionale senza alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, così da consentire alla stazione appaltante di apprezzarne compiutamente il disvalore nell'ottica dell'affidabilità dell’operatore ed espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza.

Invece, nel caso in esame, per un verso, il riferimento al procedimento penale è stato praticamente soltanto accennato con il mero riferimento al numero di iscrizione del registro generale notizie di reato e un fugace rinvio al d.lgs. n. 81 del 2008, senza fornire ulteriori elementi idonei a consentire all’amministrazione di esprimere un giudizio sull’affidabilità del ricorrente, per altro verso, l’impresa ha solamente dichiarato di essere stata estromessa con ordinanza del GIP dal procedimento penale ma non ha dichiarato in ordine alla sentenza civile di condanna risarcitoria, che, a prescindere dalla definitività o meno, costituisce un fatto non irrilevante nell’economia complessiva della questione.

In sostanza, l’assenza di un’adeguata e dettagliata descrizione degli elementi, fa sì che l’Amministrazione non abbia avuto modo di apprezzarne il disvalore e potersi compiutamente determinare circa l'affidabilità del concorrente, di modo che anche le conseguenziali determinazioni sono da considerarsi inficiate.

Per altro, la stazione appaltante può desumere il compimento di "gravi illeciti professionali" da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa e che le consenta di metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità, secondo un giudizio espresso non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria. Il concorrente, pertanto, deve compiutamente esporre le vicende professionali che potenzialmente lo hanno interessato, a prescindere delle successive vicende processuali, che peraltro ben possono essere specificate nella sede procedimentale come elementi a “discarico”.

Il TAR quindi aveva correttamente ritenuto che non sarebbe stato predicabile a danno della società alcun automatismo espulsivo, ma soltanto l’obbligo della SA di rivalutare l’affidabilità professionale del concorrente, precisando che, in ogni caso, tale operazione non sarebbe stata necessaria considerato l’effetto assorbente delle censure sul principio di rotazione degli appalti. Ne consegue che il ricorso è stato totalmemente respinto.

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