Procedura negoziata senza bando: ANAC sulla tutela della concorrenza
La stazione appaltante non può scegliere immotivatamente una procedura di affidamento che limita l'apertura del mercato e prevedere clausole immediatamente escludenti
È ingiustificato e illogico il ricorso alla procedura negoziata senza bando per “assenza di concorrenza per motivi tecnici”, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), quando esistono soluzioni alternative più inclusive, come l’affidamento mediante accordo quadro con più operatori.
Una simile scelta, oltre a restringere inutilmente il mercato, compromette i principi di concorrenza e massima partecipazione, anche in settori tradizionalmente caratterizzati da un numero ristretto di operatori economici.
Il parere di ANAC: la procedura è da riformulare
Su questi presupposti si fonda il parere di precontenzioso del 26 marzo 2025, n. 114, con cui l’Autorità ha invitato una Stazione Appaltante (SA) a revocare l’avviso di manifestazione di interesse e a riformulare la procedura per l’affidamento della fornitura di ausili medici.
Il caso trae origine dalla segnalazione di un operatore economico, il quale ha contestato l’impostazione della manifestazione di interesse pubblicata dalla SA, giudicandola ingiustificatamente preclusiva alla propria partecipazione. In particolare, secondo l’istante, la ASL avrebbe utilizzato in modo distorto lo strumento della manifestazione di interesse, con l’intento di giustificare un successivo affidamento diretto a pochi soggetti, escludendo di fatto potenziali concorrenti.
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