Procedura negoziata senza bando: ANAC sulla tutela della concorrenza
La stazione appaltante non può scegliere immotivatamente una procedura di affidamento che limita l'apertura del mercato e prevedere clausole immediatamente escludenti
L’accordo quadro come soluzione alternativa
Secondo l’Autorità, la reale esigenza della SA di acquisire dispositivi con caratteristiche diversificate avrebbe potuto essere soddisfatta ricorrendo a un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice. Questo strumento avrebbe garantito:
- una maggiore apertura al mercato, consentendo la partecipazione di una pluralità di operatori, anche europei o extra-europei;
- un miglior soddisfacimento del fabbisogno della SA, spesso articolato su più tipologie di ausili e servizi correlati;
- una più ampia libertà di scelta per i medici prescrittori, che avrebbero potuto individuare il dispositivo più adatto alle esigenze del paziente.
Alla luce di quanto sopra, ANAC ha ritenuto che il ricorso alla procedura negoziata fosse non supportato da effettive ragioni tecniche e in contrasto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica.
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