Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali
L'affidamento senza indire una nuova gara è ammissibile a condizione che sia motivato il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’appalto
È possibile procedere con il riaffidamento di un appalto tramite procedura negoziata senza bando e applicando i presupposti dell’estrema urgenza ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. c) del d.Lgs. n. 36/2023 al ricorrere di alcune condizioni e soprattutto dandone adeguata motivazione.
Procedura negoziata senza bando: ANAC sui casi di estrema urgenza
A specificarlo è ANAC, con il parere di funzione consultiva del 23 ottobre 2024, n. 56, con cui ha ribadito i margini entro i quali una SA può procedere con l'affidamento di un appalto, a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, applicando l'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023, che ammette la procedura negoziata senza bando “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti”.
La questione riguarda la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, in relazione a un affidamento di lavori disposto a seguito di procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. Alla gara aveva partecipato solo l’aggiudicatario, motivo per cui non era possibile scorrere la graduatoria; indire una nuova gara avrebbe comportato dei tempi tecnici tali da rischiare di perdere i finanziamenti PNRR utilizzati per i lavori.
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