Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali
L'affidamento senza indire una nuova gara è ammissibile a condizione che sia motivato il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’appalto
Appalti PNRR: le norme speciali e l'applicazione del nuovo Codice
Ricorda ANAC che gli interventi relativi agli obiettivi PNRR sono soggetti alle norme speciali di riferimento, dettate in particolare dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 e dal D.L. n. 13/2023 conv. in legge n. 41/2023 (come previsto dall’art. 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023), nonché alle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici.
In particolare, l’art. 225, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d.lgs. n. 50/2016 in esso sporadicamente richiamati.
Pertanto, per tali interventi, trova applicazione l’art. 48 del citato D.L. n. 77/2021, il quale al comma 3 stabilisce che:
- per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 50/2016 per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.
- trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.Lgs. n. 36/2023;
- al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate mediante i rispettivi siti internet istituzionali;
- ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione sul sito non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.
Dunque l’art. 48 del d.l.n. 77/2021 al comma 3 stabilisce chiaramente che i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza bando, restano:
- quelli individuati dall’art. 63 del d.lgs. 50/2016;
- in virtù della previsione per cui “trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” il rinvio è da intendersi ai presupposti individuati dall’art. 76 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti disposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice.
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO