Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali
L'affidamento senza indire una nuova gara è ammissibile a condizione che sia motivato il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’appalto
Procedura negoziata senza bando: le indicazioni del nuovo Codice Appalti
Si può quindi richiamare l’art. 76 del nuovo Codice, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dalla norma stessa, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Il comma 2 individua i casi in cui è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, prevedendo alla lett. c) che tale procedura può essere esperita «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti».
Il comma 7 aggiunge che «Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione».
Si tratta di una procedura di carattere eccezionale rispetto alle procedure di affidamento, motivo per cui è stato valorizzato l’obbligo di motivazione.
La disposizione dell’art. 76 in parola, con riguardo alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, si pone in continuità con le previsioni dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, sulla quale l’Autorità ha osservato che il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per estrema urgenza è legittimo a condizione che:
- a) l’urgenza derivi da eventi imprevedibili e in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termine per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;
- b) della relativa giustificazione sia dato conto con adeguata motivazione;
- c) l’affidamento sia disposto nella misura strettamente necessaria.
L’Autorità, ha più volte rappresentato come la procedura negoziata senza bando disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. 50/2016 costituisca una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e possa essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.
La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza.
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO