Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali
L'affidamento senza indire una nuova gara è ammissibile a condizione che sia motivato il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’appalto
Il parere di ANAC
Conclude l'Autorità che la procedura negoziata senza bando può dunque essere utilizzata, motivando, solo restrittivamente nei ridotti limiti dei suoi presupposti. Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso.
Quindi in caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatore, che segua allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica aggiudicata all’unico concorrente in gara tenuto conto dei tempi entro i quali il contratto deve essere portato a termine ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR; considerato anche il rilievo che il legislatore ha riconosciuto all’attuazione dello stesso PNRR, tanto che sono state dettate in materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative, la Stazione può valutare l’applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, ove i tempi occorrenti per l’espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR.
Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto.
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