Procedure negoziate: ANAC interviene sui criteri di selezione degli operatori economici

In un nuovo Comunicato, si forniscono indicazioni, divieti e possibili esempi di criteri di selezione degli OE da invitare a una procedura negoziata

di Redazione tecnica - 28/06/2024

Dopo aver riscontrato diverse anomalie e criticità applicative, con il Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, ANAC ha fornito alle stazioni appaltanti alcune importanti indicazioni sui criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Procedure negoziate: ANAC interviene sui criteri di selezione degli operatori

Per prima cosa, ricorda l'Autorità che l'art. 50, comma 2 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Questo metodo può essere derogato solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Analogamente, l’art. 2 comma 3 e l’art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1 del codice dispongono che il sorteggio è consentito solo in casi eccezionali e con oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Le stazioni appaltanti devono motivare adeguatamente nella determina a contrarre l'eventuale ricorso al sorteggio, giustificando tale scelta con dati oggettivi che denotano l'impossibilità di utilizzare altri metodi (Parere MIT nel parere del 26 febbraio 2024, n. 2294).

Ulteriori essenziali prescrizioni normative sono contenute all'art. 1 dell'Allegato II.1 del codice.

In particolare:

  • l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice (comma 1);
  • la determina a contrarre deve contenere, tra gli altri elementi, “i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi” (comma 2);
  • e stazioni appaltanti possono, inoltre, dotarsi nel rispetto del proprio ordinamento, di un apposito regolamento in cui sono disciplinate - oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato ed alle modalità di costituzione e revisione di eventuali Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo - i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (comma 3).

Sia nel caso di ricorso ad un avviso di indagine di mercato, sia nel caso di utilizzo di Elenchi, i criteri utilizzati dalle stazioni appaltanti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure “devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.”

Inoltre, come si legge anche nella Relazione illustrativa al Codice, che “dal novero degli operatori da considerare – ai fini della possibile selezione - tra quelli che hanno presentato manifestazioni d’interesse, devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l’affidatario uscente”.

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