Le procedure negoziate dopo il correttivo al Codice Appalti
Con l’entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti pubblici cambiano le modalità per affidare i contratti pubblici tramite procedura negoziata
Aggiornato il: 16/01/2025
Indagini di mercato ed Elenchi di operatori economici
Gli operatori economici da consultare dovranno essere individuati sulla base del comma 2, art. 50, del Codice Appalti che dispone “Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1”.
L’Allegato II.1 al Codice dei contratti disciplina la gestione degli elenchi di operatori economici e le indagini di mercato per affidamenti di contratti sotto le soglie di rilevanza europea. È costituito dai seguenti 3 articoli:
Articolo 1 - Disposizioni generali
Questo articolo prescrive che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea sono individuati:
- sulla base di indagini di mercato;
- tramite elenchi di operatori economici;
nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene:
- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.
Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
- le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Articolo 2 - Indagini di mercato
L'indagine di mercato serve a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione, senza però garantire loro un invito successivo. Le stazioni appaltanti scelgono le modalità più adeguate e proporzionate in base a importo e complessità dell'affidamento, anche utilizzando cataloghi elettronici. I risultati sono formalizzati nel rispetto della riservatezza e delle regole sulla trasparenza.
La pubblicità dell'indagine è assicurata tramite avvisi sul sito istituzionale e sulla Banca dati ANAC, con una durata minima di 15 giorni (riducibile a 5 per urgenze). Gli avvisi indicano:
- valore dell'affidamento,
- requisiti professionali ed economici,
- numero di operatori invitabili,
- criteri di selezione e modalità di comunicazione.
I criteri per la scelta degli operatori devono essere oggettivi, trasparenti e proporzionali. Il sorteggio è ammesso solo in casi eccezionali, motivati nella determina a contrarre e nell’avviso pubblico.
Articolo 3 - Elenchi di operatori economici
In alternativa all'indagine di mercato, le stazioni appaltanti possono selezionare operatori economici da invitare tramite elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi sono creati dopo un avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati ANAC. L'avviso specifica requisiti generali, modalità di selezione, categorie, fasce di importo e requisiti minimi per l'iscrizione. Gli operatori possono iscriversi a specifiche fasce o categorie e dichiarare i requisiti richiesti tramite formulari standard o qualificazioni SOA.
L'iscrizione è senza limiti temporali, con dichiarazioni sostitutive per attestare i requisiti, e la stazione appaltante valuta le richieste entro 30 giorni (estendibili fino a 90 in casi complessi). Le variazioni nei requisiti devono essere comunicate tempestivamente.
Gli elenchi sono aggiornati periodicamente o in base a eventi specifici. Gli operatori che non rispondono a tre inviti in due anni possono essere esclusi. Gli elenchi pubblicati sul sito web garantiscono trasparenza.
La scelta degli operatori avviene con criteri oggettivi e trasparenti, coerenti con i principi di concorrenza e proporzionalità. Il sorteggio è ammesso solo in casi eccezionali, motivati nella determina a contrarre o in altri atti equivalenti.
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