Procedure sottosoglia europea: definizioni e contesto normativo di riferimento
Guida all’utilizzo dell’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea: principi fondamentali, regole e criteri guida
Definizioni
Il legislatore ha previsto due tipologie di procedure nell’ambito del “sottosoglia comunitario”:
- la procedura negoziata senza bando;
- l’affidamento diretto.
Quest’ultimo a ben vedere, secondo il tenore della relazione illustrativa al D.Lgs. n. 36/2023, non sarebbe neppure una procedura in senso stretto in quanto “l’esistenza di una norma specifica per l’affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che il primo non costituisce “procedura””.
La definizione normativa di affidamento diretto e procedura negoziata senza bando le ritroviamo nell’allegato I.1 (art. 3, comma 1, lettera d) e h)) del Codice dei Contratti Pubblici:
- «Affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
- «Procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
Esaminiamo, ora, nel dettaglio, il significato delle due disposizioni sopra citate.
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