Procedure sottosoglia europea: definizioni e contesto normativo di riferimento
Guida all’utilizzo dell’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea: principi fondamentali, regole e criteri guida
Le regole per l’affidamento diretto
Affidare direttamente significa, innanzitutto, attivare un procedimento amministrativo che esula dall’espletamento di una procedura con rito di gara. L’assenza di competizione si evince partendo da una interpretazione letterale della norma: la scelta è operata discrezionalmente, ovvero senza la necessità che vi siano meccanismi automatici (o più o meno automatici) di selezione della migliore offerta come avviene con i criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 108. In sintesi, l’affidamento deve rispettare alcune precise e concise regole, oltre le quali alla Stazione Appaltante è concesso agire discrezionalmente.
Tali regole sono:
- Rispetto dei criteri quali-quantitativi sanciti dall’art. 50, comma 1, lettere a (lavori) e b (forniture e servizi) del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero rispetto delle soglie previste (150.000 euro per i lavori; 140.000 per beni e servizi) e scelta di un contraente che sia in possesso di pregresse esperienze idonee a realizzare la prestazione. Esperienze idonee non significa analoghe o identiche in termini curriculari, ma comunque in grado di soddisfare il fabbisogno e di perseguire il risultato atteso.
- Rispetto del principio di rotazione. L’affidamento diretto è per definizione un modulo procedimentale avulso da “concorrenza” e “parità di trattamento”, nel senso che - in quanto assente una comparazione/competizione (l’interpello di preventivi può essere/dovrebbe essere gestito anche con modalità informali e destrutturate) – non vi sono concorrenti, bensì un unico soggetto individuato a negoziare con l’ente appaltante. Pertanto, la funzione di riequilibrio della contrazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento è assolta dall’obbligo di rivolgersi ad altro operatore economico, salvo le eccezioni descritte all’art. 49.
- Obbligo di motivare la scelta del contraente (onere direttamente collegato con l’art. 3 della Legge n. 241/1990) e di inserire gli elementi essenziali previsti per l’atto unico equivalente dall’art. 17, comma 2 del Codice (“In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”).
- Obbligo di effettuare le verifiche sui requisiti, anche secondo le disposizioni ex art. 52 per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000.
- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Obbligo di verificare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
- Obbligo di applicare le disposizioni relative a clausole sociali / ambientali comunque cogenti anche nel caso degli affidamenti diretti.
Oltre a tali adempimenti per il RUP, l’affidamento diretto non comporta l’applicazione di regole per i soggetti interpellati, salvo che l’amministrazione decida di auto vincolarsi a moduli procedurali più simili a quelli delle gare negoziate. In tal caso, come si vedrà più avanti e in modo più approfondito nel corso dei prossimi contributi, l’orientamento giurisprudenziale prevalente (che ammette la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mantenendo salvo il paradigma dell’istituto) si contrappone ad un orientamento invero minoritario che -più correttamente secondo l’autore – evidenzia lo snaturamento dell’affidamento diretto a favore di una configurazione competitiva, tipica delle procedure negoziate sottosoglia.
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