Procedure sottosoglia europea: la motivazione dell’affidamento diretto a cura del RUP
Guida all’utilizzo dell’affidamento diretto nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea: le regole che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è tenuto a rispettare
Nelle scorse settimane la redazione di Lavori Pubblici ha pubblicato alcuni approfondimenti in tema di procedure sottosoglia. Siamo giunti alla terza disamina della rubrica in parola, stavolta dedicata alla “motivazione dell’affidamento diretto”.
A ben guardare, si tratta di un argomento spesso sottovalutato o comunque frainteso, sovente ritenuto superfluo alla luce delle semplificazioni che connotato l’istituto dell’affidamento senza gara. Invero, è il legislatore stesso ad aver previsto un obbligo di motivazione, non tanto riferito alle ragioni per cui si è scelto di procedere con un affidamento diretto (tali ragioni sono intrinsecamente legate al tenore letterale del dato normativo, laddove l’uso dell’indicativo presente starebbe ad indicare un obbligo; ma non mancano posizioni di segno contrario sia in dottrina che in giurisprudenza), bensì alle ragioni che hanno spinto la Stazione Appaltante, ovvero il RUP ad individuare proprio quell’operatore economico e perché/ come tale scelta sia conforme all’interesse pubblico perseguito.
La decisione a contrarre
L’art 17, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”. L’atto di cui al comma 1 (dell’art.17) è la decisione a contrarre che, evidentemente, negli affidamenti diretti può (deve) coincidere/sovrapporsi con il provvedimento di aggiudicazione (affidamento, in questo caso).
Gli elementi che non devono mancare sono:
- oggetto della prestazione;
- importo;
- dati del Contraente;
- ragioni della scelta del contraente;
- requisiti del contraente.
A memoria dell’art 50, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 è comunque necessario fare riferimento al possesso di pregresse esperienze idonee a svolgere la prestazione, al fine di rispettare i limiti qualitativi imposti dalla disposizione di cui sopra, oltre ovviamente ai limiti quantitativi a seconda che si tratti di lavori (150.000) o forniture /servizi (140.000).
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