Procedure sottosoglia europea: la motivazione dell’affidamento diretto a cura del RUP
Guida all’utilizzo dell’affidamento diretto nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea: le regole che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è tenuto a rispettare
Motivazione e procedimentalizzazione
All’atto pratico, però, la scelta sarà veramente discrezionale solo laddove il RUP non abbia deciso di auto vincolarsi a disposizioni codicistiche riferite alle procedure negoziate, dando potenzialmente luogo in tal caso a forme comparative di consultazione che impongono il rispetto di quella che la giurisprudenza ha ribattezzato “piccola evidenza pubblica”. (TAR Puglia n. 1032/2024).
In pratica, se è vero che l’auto vincolo non comporta l’automatica applicazione integrale di tutte le norme di dettaglio riferite alle procedure di gara (la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze, sentenza Consiglio di Stato n. 503/2024) difatti l’esigenza di dover rispettare comunque le disposizioni di principio - al netto della denominazione di “affidamento diretto” che potrà essere o meno confermata dal giudice amministrativo in caso di contenzioso - comporterà l’onere di gestire la procedura alla stregua di una gara informale con tutto ciò che ne consegue, rinunciando (o meglio, limitandosi ad una sola “discrezionalità tecnica”) quindi a quella discrezionalità (piena) che a monte il legislatore aveva riservato al procedimento in questione. In questo caso, pertanto, la motivazione non potrà che coincidere con il risultato della comparazione regolamentata dalle disposizioni di auto vincolo a monte stabilite nella lex specialis. Insomma, esattamente ciò che avverrebbe a valle di una normale procedura sottosoglia. (Sentenza TAR Milano n. 28/2025).
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