Progettazione: compenso e calcolo punteggi offerta economica
Il correttivo al Codice dei contratti ha eliminato l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, e definito una modalità di calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica. Ecco il file Excel gratuito
Dopo un anno e mezzo di ricorsi e pronunce dei TAR (che non hanno formato un orientamento pacifico), con il D.Lgs. n. 209/2024 il Governo ha deciso di modificare il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), eliminando l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, e definendo una procedura specifica per il calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica.
Servizi di ingegneria e architettura: niente più equo compenso
Andiamo per ordine. L’art. 8, comma 2, del Codice dei contratti, nella versione precedente il correttivo, disponeva laconicamente la garanzia di applicazione del principio dell’equo compenso per le opere, senza specificare come.
A distanza di 35 giorni dalla pubblicazione del Codice dei contratti in Gazzetta Ufficiale, arriva la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (Gazzetta Ufficiale 05/05/2023, n. 104), che disciplina per la prima volta il pagamento delle prestazioni professionali anche dei professionisti iscritti agli ordini e collegi (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti,…), estendendone l’applicazione anche a quelle rese in favore della pubblica amministrazione.
Il coordinamento normativo tra il Codice dei contratti e la Legge n. 49/2023 ha, però, lasciato più di un dubbio applicativo (soprattutto all’Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha condotto a diverse interpretazioni dei tribunali amministrativi regionali che non sono riusciti a formare un orientamento pacifico.
È, dunque, rimasto il dubbio: l’equo compenso (almeno quello stabilito dalla Legge n. 49/2023) è applicabile agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura?
Non riuscendo a risolvere la problematica, il Governo ha deciso di intervenire nel primo provvedimento utile, ovvero il correttivo di dicembre 2024, che ha:
- modificato il citato comma 2, art. 8: “…Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”;
- modificato l’art. 41, sopprimendo dal comma 15 gli ultimi due periodi ed inserendo i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater;
- modificato l’Allegato I.13, inserendo (fra le altre cose) il nuovo art. 2-bis (Metodi di calcolo dei punteggi economici).
Modifiche che, di fatto, hanno eliminato l’equo compenso dall’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
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