Progettazione esecutiva e sottoservizi: la claudicante evoluzione normativa
Riflessioni operative sul progetto esecutivo alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023
I codici previgenti
In primis l’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) subordinava la redazione del progetto esecutivo all’approfondimento delle indagini svolte nelle fasi precedenti, ivi compresi i rilievi dei “servizi del sottosuolo”, con specifici elaborati per ogni “sottoservizio interferente”. Anche per le relative operazioni vigeva l'obbligo, in sede di verifica della progettazione, di acquisire tutte le “approvazioni ed autorizzazioni di legge”, ai sensi dell'art. 53.
Ne derivava dunque che il progetto esecutivo, per essere considerato “immediatamente cantierabile”, e dunque effettivamente completo, dovesse includere anche la specifica segnalazione di eventuali sottoservizi, necessaria al fine di garantire l’ordinato andamento delle lavorazioni. In mancanza, la stazione appaltante sarebbe venuta meno ai suoi obblighi, con conseguente dichiarazione di responsabilità a suo carico e dovere di risarcire il danno [In tal senso, Tribunale di Palmi, 23 ottobre 2017 per cui “il rinvenimento di sottoservizi da parte della stazione appaltante non può essere ricondotto entro il normale rischio d’impresa e va anzi va addebitato alla stazione appaltante che, in violazione delle norme sopra richiamate, ha dato luogo ad una causa ulteriore di rallentamento delle lavorazioni”].
Le norme che attribuivano tale obbligo inoltre sono state considerate da una giurisprudenza consolidata come inderogabili dai contraenti, se non nei casi e nei modi previsti [In tal senso, Cass. n. 18644/2010]. Sul piano civilistico, esse hanno valore integrativo delle pattuizioni contrattuali concernenti l'individuazione degli obblighi primari di prestazione (per quanto qui rileva) propri del committente (ex art. 1374 c.c.)
L’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) chiosava in tal senso:
“4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore
5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore”.
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