Progettazione esecutiva e sottoservizi: la claudicante evoluzione normativa

Riflessioni operative sul progetto esecutivo alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023

di Pier Luigi Gianforte - 11/03/2025

Il passaggio al nuovo Codice dei contratti

Ebbene, nel passaggio alla nuova codificazione il legislatore ha omesso di riportare le richiamate statuizioni; l’omissione, al di là degli aspetti civilistici, rischia di indebolire ancor più il “potere” del responsabile unico di progetto di ottenere dai gestori i necessari e puntuali riscontri.

Si tratta di una mancanza tutt’altro che irrilevante, posto che i rallentamenti operativi e le conseguenti rivendicazioni temporali ed economiche legate al rinvenimento di sottoservizi non previsti in progetto costituiscono una fattispecie ricorrente nell’ambito del contenzioso tra appaltatore e stazione appaltante.

Permane infatti la responsabilità diretta del committente e del progettista in ordine alla mancata coerenza del progetto rispetto alle condizioni sito specifiche, considerato che sussiste un vero e proprio onere di diligenza circa lo scrupoloso ed esaustivo assolvimento di tutti gli adempimenti propedeutici all’esecutività del progetto stesso.

Si tratta di una svista, oppure di una precisa scelta?

Spiace che il recente intervento correttivo sul Codice dei Contratti, il D.Lgs. n. 209/2024, non sia intervenuto in tal senso se non nell’ambito degli introdotti accordi di collaborazione (art. 2 all. II.6 bis):3. “La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell’esecuzione.

Sfugge la logica nello stralcio del precetto in fase progettuale per poi auspicarla in fase realizzativa. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

© Riproduzione riservata