Proroga tecnica immotivata: per ANAC è violazione del Codice Appalti

Il ricorso continuativo alla proroga tecnica si traduce di fatto in un affidamento senza gara, in violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento

di Redazione tecnica - 19/07/2024

Proroga tecnica: le previsioni del Codice Appalti

A tal proposito ANAC ha ribadito che l’opzione di proroga, cosiddetta “tecnica”, di cui all’art. 106 co. 11 del Codice (ratione temporis vigente) e identificata come “proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

La proroga per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante:

  • deve essere stata prevista a monte, all’interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, deve tener conto di tutte le opzioni previste.
  • dovrebbe avere carattere eccezionale e non essere la regola con cui colmare dei vuoti tra la scadenza di un contratto e l’individuazione del nuovo aggiudicatario, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell’Amministrazione
  • può essere attivata solo prima della scadenza del contratto e non successivamente risolvendosi altrimenti in un nuovo affidamento diretto, e che all’atto della sua attivazione risulti già indetta la nuova procedura.

L’Autorità ha infatti individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente.

La proroga ed il rinnovo si traducono, infatti, in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016. La reiterazione degli affidamenti nei confronti del medesimo operatore economico ha, inoltre, determinato nella fattispecie anche un frazionamento dell’appalto in assenza di oggettive ragioni giustificative ed in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 35 co. 6 e 36 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In questo caso invece la SA ha affidato i servizi di vigilanza presso le proprie strutture, mediante reiterate proroghe per almeno 10 annualità consecutive erogando mediamente 2,5 milioni di euro annui in un settore di mercato da considerarsi problematico e tra quelli maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa. La situazione giuridico-fattuale descritta attraverso gli elementi sovraesposti evidenzia il mancato rispetto degli artt. 30 co.1, 36 co.1, 35 co. 4 e 6 e 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016.

 

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