Proroga tecnica immotivata: per ANAC è violazione del Codice Appalti

Il ricorso continuativo alla proroga tecnica si traduce di fatto in un affidamento senza gara, in violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento

di Redazione tecnica - 19/07/2024

Subentro nei contratti e provvedimenti ampliativi

Occorre sottolineare inoltre che uno dei servizi è stato affidato in subentro   seguito dell’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto.

L'art. 63 comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016 fornisce alle Stazioni appaltanti la possibilità di espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione, "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici".

Le c.d. ragioni di estrema urgenza possono certamente riguardare il primo periodo temporale concomitante con il medesimo subentro dell'operatore economico a seguito dell’intervenuta risoluzione per grave inadempimento ma esse sono decadute nel momento in cui il subentrante ha continuato a beneficiare di ripetute proroghe successive all’originario affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

Pertanto, la decisione di proseguire dal dicembre del 2020 sino ad oggi con un operatore economico individuato in maniera del tutto discrezionale, non ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica e in assenza di qualsivoglia indagine di mercato, pone l’operato dell’Azienda in aperto contrasto con i principi cardine del Codice dei Contratti, determinandosi in tal modo, una arbitraria rendita di posizione a favore di una singola società privata.

Sul punto ANAC ricorda che il Codice dei Contratti è principalmente volto alla promozione di un’adeguata tutela della concorrenza e del mercato, mirando alla corretta allocazione delle risorse economiche e ad una crescita sostenibile, mediante semplificazione e flessibilità. Le scelte amministrative dei vertici si pongono, quindi, in contrapposizione con i richiamati principi, evidenziandosi nel caso di specie il ricorrere di scelte discrezionali relative agli affidamenti dei richiamati servizi in assenza di idonee ragioni giustificative

 

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