Proroga tecnica immotivata: per ANAC è violazione del Codice Appalti
Il ricorso continuativo alla proroga tecnica si traduce di fatto in un affidamento senza gara, in violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento
Controlli in fase esecutiva: le responsabilità della Stazione Appaltante
Altre criticità attengono alla fase esecutiva dell’appalto. ANAC sul punto ha ribadito come l’attività di controllo rappresenti lo strumento a disposizione dell’Amministrazione per verificare i livelli qualitativi del servizio e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste in contratto a mezzo di iniziative che prevedano sopralluoghi, accertamenti e verifiche da porre in essere nel rispetto delle buone prassi e delle disposizioni normative con il coinvolgimento dei competenti soggetti dell’appaltatore.
Alla luce degli atti acquisiti, né i DEC né i RUP degli appalti in esame abbiano mai adeguatamente espletato tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018; a ben vedere, infatti, il sistema dei controlli descritto non è risultato supportato né da adeguata regolamentazione dei controlli medesimi né da documentazione amministrativa volta a dimostrare l’effettivo espletamento degli stessi.
Ricorda in proposito ANAC che l’art. 18 co. 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, n. 49 deve fungere da guida per le attività di controllo e verifica effettuabili a cura dei DEC relativamente alla qualità del servizio “intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato” ed all’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte. Siffatto controllo deve essere condotto “nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale”.
Il quadro complessivo che emerge dall’esame della documentazione acquisita dall’Autorità consente di rilevare che la SA ha agito in plurime occasioni secondo il c.d. modello di amministrazione dell’emergenza, evidenziandosi il ricorrere di apprezzabili difficoltà programmatorie derivanti in larga misura da deficienze/carenze della struttura organizzativa.
Al riguardo si sottolinea come l’art. 37 del d.lgs. n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) impone alle stazioni appaltanti di adottare un programma triennale di acquisti di beni e servizi da approvare nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, confermando la centralità della fase di programmazione anche nel nuovo Codice dei Contratti, coerentemente con quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016.
La programmazione è infatti espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto rappresenta un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento e per l’ottimizzazione delle risorse, nel pieno controllo di tutte le fasi gestionali di un appalto.
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