Proroga tecnica immotivata: per ANAC è violazione del Codice Appalti

Il ricorso continuativo alla proroga tecnica si traduce di fatto in un affidamento senza gara, in violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento

di Redazione tecnica - 19/07/2024

Le conclusioni di ANAC

Alla luce delle verifiche effettuate, l’Autorità ha quindi dichiarato che:

  • la SA ha utilizzato in maniera impropria l’istituto della proroga tecnica, estendendo la durata contrattuale di diversi contratti d’appalto relativi ai servizi di vigilanza per quasi un decennio, non facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e violando reiteratamente i principi di cui agli artt. 30 co. 1, 36 co.1 e 35 co. 4 e 6 e 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  • i controlli/verifiche in corso di esecuzione dell’appalto aventi ad oggetto il servizio di vigilanza presso i tre presidi ospedalieri non risultano adeguatamente effettuati e/o documentati ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini previsti dal d.lgs. n. 50 del 2016 e dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
  • i RR.UU.PP. e i Direttori dell’esecuzione non hanno adeguatamente svolto le funzioni di coordinamento, direzione e di controllo di cui agli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 18 co. 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, n. 49.
  • la SA non ha operato nell’adeguato rispetto di quanto previsto all’art. 63 co. 2, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e nell’art. 63 co. 3 let. b) del d.lgs. n. 50 del 2016;
  • la SA ha agito in assenza di adeguata programmazione degli acquisti in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Da qui la richiesta di assumere i possibili conseguenti correttivi, con riscontro all’Autorità entro 30 giorni.

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