Proroga dei termini presentazione offerte: quando è legittima?
Il TAR Lazio interviene in una procedura multilotto, spiegando quando e perché la proroga della scadenza per la presentazione delle offerte è consentita
Proroga dei termini: sì se rispetta la par condicio tra concorrenti
Il TAR ha respinto tutte le doglianze, ritenendo infondati i rilievi e pienamente legittima la procedura Consip, sia nella sua struttura generale che nella gestione operativa.
Preliminarmente, il giudice ha escluso che vi sia stata una “concentrazione” illecita. Al contrario, ha ritenuto che la struttura multilotto dell’accordo quadro, che prevede due, tre o cinque operatori per ciascun lotto, con quote predefinite (es. 70/30, 50/30/20, ecc.), sia espressamente finalizzata a garantire la concorrenza e la pluralità degli affidatari. La possibilità per le amministrazioni di selezionare tra più fornitori rispetta il principio di concorrenza previsto all’art. 59, co. 4, lett. a) del d.Lgs. n. 36/2023.
Non solo: la proroga disposta da Consip prima della scadenza originaria è stata ritenuta pienamente legittima, alla luce delle oltre 90 richieste di chiarimenti pervenute. Secondo il TAR, tale scelta era motivata da esigenze oggettive e non ha determinato alcuna disparità di trattamento, essendo applicabile a tutti i partecipanti, inclusa la ricorrente.
Viene quindi riaffermato che la proroga dei termini nelle gare pubbliche ai sensi dell'art. 92, co. 2, del d.Lgs. n. 36/2023 è consentita se volta a garantire una partecipazione pienamente consapevole e competitiva.
Soccorso istruttorio e immodificabilità dell’offerta
Secondo la ricorrente, alcuni concorrenti avevano integrato elementi essenziali delle dichiarazioni, violando il principio di immodificabilità dell’offerta. Tuttavia, il TAR ha accertato che le integrazioni richieste riguardavano solo chiarimenti formali e correzioni di documenti amministrativi (firme, certificazioni già allegate, dati anagrafici), nel pieno rispetto dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici. Nessuna modifica sostanziale dell’offerta tecnica o economica è stata autorizzata.
D’altro canto, tanto la lex specialis di gara quanto la normativa di settore e la giurisprudenza sul tema consentono pacificamente il ricorso al soccorso istruttorio per:
- sanare le carenze della documentazione amministrativa (c.d. soccorso integrativo);
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione (c.d. soccorso sanante), affinché le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara non si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in un inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
Attribuzione dei punteggi: la valutazione motivata (ma discrezionale) della SA
Infine, il TAR ha ritenuto infondata anche la censura relativa ai punteggi tecnici discrezionali. La lex specialis prevedeva un range da 0 a 10 punti per ciascun sub-criterio, e la Commissione ha applicato il metodo del confronto a coppie, verbalizzando coerentemente le scelte effettuate.
Secondo la giurisprudenza, i punteggi intermedi non richiedono motivazione analitica punto per punto, ma solo una motivazione complessiva logica e tracciabile, che nel caso di specie era presente.
Per altro il punteggio attribuito ai criteri qualitativi non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza o errore materiale, che nella fattispecie non risultano nemmeno concretamente delineati dalla ricorrente ma solo prospettati in astratto.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO