Qualificazione stazioni appaltanti: ANAC bacchetta Asmel
La responsabilità della fase di gara e quindi dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione spetta al soggetto qualificato delegato
Sono diverse le violazioni agli artt. 62 e 63 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) riscontrate da ANAC nei confronti di ASMEL, che ha agito per conto di Stazioni Appaltanti non qualificate senza rispettare quanto previsto dal Codice in caso di soggetti delegati allo svolgimento delle procedure di gara.
Qualificazione stazioni appaltanti: le delibere ANAC contro Asmel
Lo dimostrano le 5 delibere ANAC del 23 ottobre 2024, n. 465, 466, 467, 468 e 469, tutte relative a procedure gestite da Asmel Consortile e che hanno messo in evidenza alcuni profili di criticità, quali:
- violazione dell’art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023 per omessa nomina del responsabile del progetto da parte della stazione appaltante qualificata;
- violazione dell’art. 62-63 e dell’art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023 per svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato;
- violazione dell’art. 100 co. 11-12, per la previsione di un requisito di capacità tecnica illegittimo e comunque sproporzionato;
- violazione dell’art. 17 co. 5 e dell’art. 99 d.lgs. 36/2023 per omessa verifica dei requisiti speciali.
Come emerge dalle delibere, Asmel ha sostanzialmente svolto un’attività di consulenza e assistenza nelle procedure, quando invece spetta al soggetto qualificato delegato la responsabilità della fase di gara e quindi del contenuto degli atti di gara e dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento.
In particolare, l’Autorità ha rilevato come ASMEL non abbia assolto l’obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto degli enti comunali privi della necessaria qualificazione, che invece hanno adottato illegittimamente atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara.
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