Qualificazione stazioni appaltanti: le indicazioni del MIT alle SA

Pubblicata la Circolare contenente orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 22/11/2024

Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha disciplinato in maniera organica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare, gli articoli 62 e 63 del nuovo Codice, dedicati rispettivamente a aggregazioni e centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, hanno delineato l’ambito soggettivo dei contratti pubblici dal lato delle stazioni appaltanti, indicando le attività che possono realizzare e il ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica.

L’articolo 62, comma 1, del Codice individua le soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione:

  • per servizi e forniture, si tratta della soglia prevista per gli affidamenti diretti;
  • per i lavori, la soglia è fissata in misura pari a cinquecentomila euro.

Le procedure di affidamento di importo inferiore a queste soglie possono essere gestite da tutte le stazioni appaltanti, anche non qualificate.

Al comma 5, l’articolo 62 specifica le attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti qualificate, in funzione del livello di qualificazione posseduto:

  • gare di importo superiore alla soglia di cui al comma 1;
  • acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
  • svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
  • procedere mediante appalti congiunti (disciplinati al comma 14);
  • utilizzare autonomamente strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
  • effettuare autonomamente ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle medesime.

Nel dettaglio, la qualificazione avviene in relazione alle varie fasi di realizzazione dell’opera pubblica o dell’acquisizione della fornitura o dello svolgimento del servizio. Nell’allegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza in attuazione dell’articolo 62 del Codice, i requisiti necessari per accedere ai diversi livelli di qualificazione sono declinati distintamente:

  • per la progettazione e l’affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti (art. 4)
  • per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti (art. 6)
  • per l’affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7).
  • per la fase di esecuzione, i requisiti di qualificazione sono indicati nell’articolo 8 dell’allegato, sia per le stazioni appaltanti che per le centrali di committenza.

Sempre l’art. 8 ha previsto una disciplina transitoria specifica per l’esecuzione:

  • le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, sono qualificate, in una prima fase sperimentale fino al 31 dicembre 2024, anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;
  • le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, nella prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Infine, al successivo articolo 9 dell’allegato II.4 viene dettata la disciplina transitoria dell’iscrizione con riserva, valida fino al 30 giugno 2024.

 

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