Qualificazione stazioni appaltanti e PPP misti: serve la doppia abilitazione per lavori e servizi?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entra nel merito della qualificazione delle stazioni appaltanti nei PPP/concessioni misti
di
Redazione tecnica -
25/03/2025
Conclusioni
Il Parere opera un’interessante ricostruzione sistematica tra gli artt. 62 e 180, e l’Allegato II.4, al Codice dei contratti. In particolare:
- l’art. 180 stabilisce che nelle concessioni miste si applicano le disposizioni riferite alla prestazione principale;
- l’art. 62, comma 18, come modificato, introduce una soglia minima per i lavori;
- l’Allegato II.4, così come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, consolida questa lettura, distinguendo i requisiti in funzione delle tipologie contrattuali e degli importi.
Sostanzialmente, in caso di PPP misti, non basta che la Stazione appaltante valuti l’oggetto principale, ma occorre anche verificare il superamento delle soglie che attivano l’obbligo di qualificazione, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 62, comma 18.
Quindi:
- se i servizi superano la soglia europea e i lavori sono sotto i 500.000 euro, basta la qualificazione SF2 (servizi);
- se anche i lavori superano i 500.000 euro, serve la doppia qualificazione: SF2 e L2.
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO