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Quando l’assicurazione non copre il tecnico: la Cassazione rimescola le carte

Se la compagnia rifiuta la copertura, il giudice potrà intervenire: professionisti più tutelati in caso di contenzioso

di Cristian Angeli, Antonio Petillo - 18/04/2025

Le conseguenze pratiche: come tutelarsi oggi

La decisione della Cassazione rappresenta un passaggio importante, perché apre la strada a una maggiore tutela per i professionisti. Se una compagnia assicurativa rifiuta la copertura sulla base di una clausola claims made, il professionista può contestare tale esclusione facendo leva proprio su quanto stabilito dalla Suprema Corte.
Il giudice potrà valutare caso per caso, tenendo conto della buona fede dell’assicurato e della condotta dell’assicuratore, in particolare se quest’ultimo non ha fornito un’informazione chiara e completa sulle effettive condizioni di copertura.

Va anche detto che oggi molte polizze prevedono meccanismi di retroattività e ultrattività – anche decennali – ma ciò non elimina completamente il rischio. Le compagnie possono comunque sollevare eccezioni, ad esempio sostenendo che il professionista avrebbe dovuto segnalare elementi di rischio già noti.
È quindi fondamentale prestare grande attenzione in fase precontrattuale, soprattutto nella compilazione del questionario assicurativo. Allo stesso tempo, è utile conservare copia di tutte le comunicazioni con i clienti e con l’assicurazione, per poter dimostrare, in caso di contenzioso, la propria correttezza e trasparenza.
Infine, laddove la compagnia rifiuti la copertura in modo ingiustificato, è possibile chiedere al giudice la rimozione della clausola escludente e la sua sostituzione con una più equa, facendo riferimento agli standard utilizzati in altri ambiti, come la responsabilità sanitaria, dove il tema è già stato ampiamente affrontato.

A cura di
Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e contenziosi
www.cristianangeli.it
Antonio Petillo, avvocato esperto di responsabilità professionale e diritto assicurativo studiolegaleantoniopetillo@gmail.com

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