Rateizzazione debiti fiscali: la nuova Guida del Fisco
La Guida illustra le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, previste dal riordino del sistema nazionale della riscossione nell’ambito della riforma fiscale
Richiesta rateizzazione: su semplice richiesta o documentata
Per rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (il tetto vale per ogni singola istanza), il contribuente su semplice richiesta, senza cioè esibire alcuna documentazione, ma semplicemente dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro. Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte nel capitolo 6.
Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120 mila euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120 mila euro, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (fino a 120 rate) la dilazione può essere concessa se viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del D.Lgs n. 110/2024 (che ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/1973). In particolare, è necessario che i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Se invece il contribuente che chiede una dilazione è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un’associazione o una fondazione), insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare
- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell’Indice di liquidità;
- il numero di rate concedibili in relazione al valore dell’Indice Alfa.
- I condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell’Indice Beta
- le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità.
COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE
la presentazione può essere effettuata:
- per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (importo fino a 120 mila euro e per un numero massimo di rate fino a 84), avvalendosi del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, che consente di ottenere, direttamente online, la rateizzazione.
- trasmettendo il modello RS, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
La rateizzazione a richiesta “documentata”
L’istanza di rateizzazione a richiesta documentata, quindi per importi oltre i 120 mila euro oppure, nel caso di importi fino a 120 mila euro per ottenere un numero di rate superiore a 84 (fino a 120 rate), va presentata compilando il modello RDF (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) o il modello RDG (soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) e allegando la prevista documentazione che attesti la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Modello e documentazione a supporto devono essere:
- inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all’ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. 6
Documenti Allegati
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